30 LUGLIO 2024
Dopo una lunga attesa, sta per diventare pienamente operativa la misura Transizione 5.0 dedicata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (a prescindere dalla dimensione, forma giuridica e regime fiscale di appartenenza) che effettuano o intendono effettuare investimenti green e digitali.
Il lungo iter normativo ha visto coinvolte diverse istituzioni nazionali ed europee, da ultima la Corte dei conti, e infine la diffusione del decreto attuativo che ha finalmente sbloccato i cospicui fondi messi a disposizione (6,3 miliardi di euro).
Progetti di innovazione
La misura agevola progetti di innovazione in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. “investimenti trainanti”) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
Oltre agli “investimenti trainanti” sono altresì ammessi i seguenti “investimenti trainati”:
I progetti:
Calcolo dei consumi energetici
Per calcolare la riduzione dei consumi energetici le imprese dovranno:
1) stimare i consumi energetici annuali conseguibili per il tramite dei nuovi investimenti con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione
2) ricorrere a uno scenario controfattuale qualora gli investimenti siano effettuati da imprese di nuova costituzione o qualora il progetto non preveda la sostituzione di un bene bensì l’acquisto di uno nuovo.
Il livello di risparmio energetico deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta in cui è stato completato il progetto di innovazione.
Procedura di fruizione del credito d’imposta
Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno effettuare diverse comunicazioni al GSE:
1) comunicazione preventiva relativa al progetto avviato o da avviare e all’importo del credito potenzialmente spettante. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex ante. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione il GSE comunica all’impresa l’importo del credito spettante;
2) comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento del progetto. In particolare, deve essere trasmessa, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di cui al punto precedente, la comunicazione relativa al pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisto dei beni. In base allo stato di avanzamento il GSE conferma o riduce l’importo del credito spettante;
3) comunicazione finale (entro il 28 febbraio 2026) relativa alla realizzazione del progetto. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex post, perizia di avvenuta interconnessione e la certificazione dei costi.
Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione finale, di completamento dell’investimento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0” presente sul portale del GSE. I termini a decorrere dai quali sarà attiva la procedura saranno individuati con successivo Provvedimento.
Sarà in ogni caso cura del GSE rendere pubblico l’importo delle risorse disponibili.
Certificazioni del risparmio energetico
La riduzione dei consumi energetici è attestata con:
Le certificazioni, rese sottoforma di perizie asseverate, sono rilasciate da valutatori indipendenti quali:
Importo ed utilizzo del credito d’imposta
L’ammontare del credito d’imposta è commisurato all’importo dell’investimento e alla percentuale di risparmio energetico conseguita, pari a:
Le aliquote aumentano al
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di completamento degli investimenti, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Cumulo
Il credito d’imposta non costituisce aiuto di stato, pertanto è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali a condizione che, tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
La regola, tuttavia, subisce un’eccezione laddove è previsto il divieto di cumulo con:
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