13 GIUGNO 2024
È stata diffusa nelle scorse ore la bozza del testo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, atteso ormai da tempo, contenente una serie di precisazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alle modalità applicative dell’agevolazione.
Ad ogni modo, prima che venga data attuazione definitiva alla misura, sarà necessario attendere la pubblicazione definitiva del decreto attuativo, al momento al vaglio del MEF e di cui non si esclude qualche possibile modifica rispetto al testo in bozza.
In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo vediamo quali sono le novità più rilevanti.
Transizione 5.0: nuove definizioni
Le prime novità sono rinvenibili nella sezione “definizioni” del decreto che, per l’appunto, definisce:
Transizione 5.0: avvio e conclusione del progetto
Si ricorda che la misura Transizione 5.0 è finalizzata ad agevolare tutti quei progetti di innovazione idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva o di processo produttivo. In particolare, i progetti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Per avvio s’intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno idoneo a rendere irreversibile l’investimento.
Ai fini del completamento dell’investimento rileva invece la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto di innovazione, in particolare:
Annualità del plafond
L’importo massimo degli investimenti agevolabili tramite Transizione 5.0 è pari a 50 milioni di euro, da intendersi come plafond annuale (sia per l’anno 2024 che per l’anno 2025) riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario.
Eccezioni al rispetto del vincolo del DNSH
Il rispetto del vincolo del DNSH comporta una serie di esclusioni oggettive che, tuttavia, nell’ambito della misura Transizione 5.0 subiscono una serie di accezioni consentendo in tal modo di ampliare sia la categoria dei soggetti richiedenti l’agevolazione che dei progetti ammissibili.
Calcolo del risparmio energetico e scenario controfattuale
La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili attraverso gli investimenti con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento alla struttura produttiva o al processo produttivo. Tuttavia, se il progetto di innovazione ha ad oggetto più processi produttivi occorrerà fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva.
In assenza dei dati energetici registrati nell’anno precedente a quello di avvio del progetto, dovrà essere operata una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Diverse le modalità di calcolo per le imprese di nuova costituzione che, non avendo a disposizione uno scenario reale, dovranno necessariamente considerare uno scenario controfattuale che tenga conto di sistemi alternativi a quelli oggetto del progetto di innovazione.
Limiti economici per la fruizione di Transizione 5.0 sulle rinnovabili per autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio
Con riferimento alle rinnovabili viene precisato che, oltre agli impianti fotovoltaici, sono agevolabili anche le spese relative a:
Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Previsti anche limiti al costo massimo agevolabile, calcolato in euro/Kw, a seconda della tipologia di impianto rinnovabile. Per gli impianti di stoccaggio l’importo massimo agevolabile è pari a euro 900 per Kw.
Formazione del personale
L’elenco delle attività ammesse alla formazione viene suddiviso in due elenchi: uno dedicato alla transizione green e l’altro alla transizione digitale.
I corsi devono avere una durata minima di 12 ore, possono essere svolti anche a distanza, e devono essere erogati da soggetti esterni all’impresa:
Sono ammissibili le spese relative ai formatori, al personale dipendente nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto.
Certificatori
Il decreto attuativo amplia l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. In particolare, oltre agli originari soggetti EGE e Esco, sono abilitati a produrre le certificazioni anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso di specifici titoli di laurea ed organismi di valutazione della conformità.
Transizione 5.0: modalità e tempistiche di richiesta del credito
Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere al GSE una comunicazione preventiva (corredata della certificazione ex ante) contenente tutte informazioni inerenti il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, gli investimenti agevolabili, l’importo del credito potenzialmente spettante.
Il GSE, entro cinque, dopo aver verificato la correttezza dei dati e la completezza della documentazione comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche circa lo stato di avanzamento del progetto di innovazione:
In relazione alle comunicazioni periodiche il GSE conferma o riduce il credito prenotato.
Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento contenete le informazioni relative al progetto completato. Entro 10 giorni il GSE comunica all’importo del credito utilizzabile in compensazione.
Periodo di osservazione anche per gli obiettivi di risparmio energetico
Il periodo di osservazione previsto per il mantenimento dei beni (ai sensi del quale i beneficiari non possono alienare o distrarre i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione) viene esteso agli obiettivi di risparmio energetico.
Pertanto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione deve essere assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione, pena la riduzione in tutto o in parte del credito d’imposta.
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